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Ordinari |
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N. Ord. | Nominativo | Nome | Indirizzo e-mail |
C. | com | ||
2 | ISØHMB | Francesco Piero C. | |
3 | ISØANX | Giovanni C. | |
4 | ISØYTA | Vincenzo C. | |
ISØ | C. | ||
6 | ISØKNG ? | Raffaele C. | |
7 | ISØAKY | Eduardo D. N. | sindaco@ariquartu.it|
8 | ISØRKM | Tonio F. | |
9 | IISØ | F. | contealex1 |
10 | ISØNHS | Andrea F. | |
11 | ISØSMS | Mario G. | |
12 | ISØLYN | Mario Stefano L. | |
13 | ISØVOO | Sergio M. | |
ISØ | M. | ||
15 | ISØRHF | Raffaele M. | |
ISØ | M. | ||
ISØ | M. | @yahoo.it | |
18 | ISØMVE | Vittorio M. | sindaco@ariquartu.it |
19 | ISØAGY | Ampelio Jose M. | is0agy@iol.it |
20 | ISØBMU | Nicolangelo M. | |
21 | ISØIQZ | Stefano M. | |
22 | ISØECN | Mario M. | |
23 | ISØSLM ? | Omar M. | |
ISØ | P. | ||
25 | ISØQPA | Ettore P. | |
ISØ | S. | ||
27 | ISØEMK | Ignazio S. | is0emk@tiscali.it |
ISØ | S. | is0pev@libero.it | |
29 | ISØRXF | Romualdo S. | |
30 | ISØBYY | Roberto | |
ISØ | M. | ||
Radio Club |
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N. Ord. | Sigla | Nome | Indirizzo e-mail |
1 | --- | Alberto A. | |
2 | --- | Alessandro A. | |
3 | --- | Giacomo C. | |
4 | 858CA | Ignazio C. | |
5 | --- | Francesco C. | |
6 | --- | Giovanni Antonio C. | |
7 | SWL | Davide S. | |
8 | 547CA | Salvatore F. | |
9 | --- | Massimo Luigi F. | |
10 | SWL | Roberto Z. |
Assicurazione. Nuova polizza assicurativa per apparecchiature radio. L'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale, titolato: "Tutela dei Soci - Assicurazioni", e più precisamente i commi 2, 3 e 4, alla cui lettura rimandiamo il lettore, esplicitano gli estremi di tali polizze, sul cui contenuto vogliamo qui soffermarci, per fornire, a chi interessato, le indicazioni indispensabili per conoscere gli estremi più salienti delle polizze stesse. 18/01/2007: sono state ridiscusse le polizze a cui sono stati apportati i seguenti aggiornamenti: Polizza n. 515385 - Responsabilità Civile Nuovi Massimali: 1.000.000,00 euro per ogni sinistro ma con il limite di:
La garanzia assicurativa si intende estesa agli associati ARI che prestano la loro opera di volontariato per la Protezione Civile e che confluiscono nell'ARI-RE che risulta quindi assicurato aggiunto e, come precisato nell'appendice n. 20, sono identificabili tramite le comunicazioni dell'assicurato in merito alla loro copertura su polizza infortuni n. 723790 in essere con l'ARI-RE. Polizza n. 723790 - Polizza infortuni Questa polizza è rivolta ai soci che svolgono la loro attività nell'ambito dell'ARI-RE:
Nuovi massimali:
Polizza assicurativa per danni provocati a terzi dalle antenne Ogni socio è assicurato per lire 1.000.000.000 Polizza n. 515385 La prima polizza contratta con la "Milano Assicurazioni" (n. 515385) è quella relativa alla Responsabilità civile versi terzi, derivante all'Assicurato (A.R.I.), nella qualità di "esercente un'Associazione di radioamatori, da fatto degli Associati, quali proprietari di antenne in genere e loro accessori, comprese le antenne relative ai ponti ripetitori in automatico". Per eliminare qualsiasi dubbio sulla interpretazione di tali condizioni, va subito chiarito che la copertura assicurativa è relativa a quei danni che vengono provocati "ai terzi", con la ovvia esclusione di danni a cose proprie. Non appaia pleonastico quanto su detto, ma certe richieste di risarcimento pervenuteci impongono tale precisazione. Stipulata nel 1990, tale polizza prevedeva i seguenti massimali: lire 500.000.000 per ogni sinistro, ma col limite di lire 300.000.000 per ogni persona e di lire 300.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone. Tali massimali, con appendice n. 5, in data 20 ottobre 1994, furono portati, rispettivamente, a: lire 1 miliardo, 600 milioni e 600 milioni. Questi massimali sono tuttora in vigore. Non appare superfluo, per completezza di informazione, riportare anche le appendici, in seguito poste in essere, e che, indubbiamente, hanno la loro valenza, in quanto hanno esteso la copertura assicurativa, estensione che è bene conoscere. L'allegato 1, integrativo della polizza stessa, contempla le "condizioni particolari", qui di seguito riportate. Allegato 1 Condizioni particolari
L'Appendice n. 2, del 18 aprile 1994, include nella garanzia anche le antenne poste nelle dimore saltuarie, nonché le antenne poste su campers e roulottes. L'Appendice n. 4, a maggior precisazione dell'art. 1 delle condizioni particolari di cui sopra, chiarisce, particolare estremamente importante, che la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate direttamente dai radioamatori. Molto spesso, e legittimamente, si verifica il caso che, in presenza di "eventi eccezionali" (trombe d'aria, fortunali, burrasche, ecc.) la Compagnia non intenda ritenere operativa la polizza. La legge infatti lo prevede (art. 1912 del Codice Civile). Purtuttavia, e di questo bisogna rendere merito all'Assicuratore, siamo riusciti a "strappare" una ulteriore concessione, così come da appendice n. 9, qui di seguito riportata. Motivo dell'appendice Con la presente si intendono apportate alla suindicata polizza le sottoelencate modifiche:
Per l'eventuale liquidazione del sinistro, l'Assicurato dovrà esibire la documentazione che il liquidatore e/o il perito richiederanno. A maggior chiarimento di quanto previsto dalla scala Beaufort, si riporta il testo relativo ai gradi 8, 9 e 10. 8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74 km/h. Mare molto grosso, onde abbastanza alte e lunghe, con cresta che si frange in spruzzi. Il trasporto di schiuma è continuo. Si rompono i rami degli alberi. Altezza media delle onde da 4 a 6 metri. 9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi - 75/88 km/h. Mare molto grosso, onde alte, massiccio trasporto di schiuma, visibilità ostacolata dagli spruzzi. Oggetti e tegole asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m. 10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55 nodi - 89/102 km/h. Mare tempestoso, onde molto alte e rovesciate in avanti, visibilità scarsa. Alberi sradicati o schiantati, danni ai fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9 metri. Denuncia di sinistro Le denunce di sinistro vanno indirizzate alla Segreteria Generale dell'A.R.I., che ne curerà l'inoltro alla Compagnia, previa verifica della posizione associativa del denunciante. La denuncia del sinistro va fatta immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 Codice Civile). E' di tutta evidenza che si suggerisce ai Colleghi Soci di essere puntuali e tempestivi nel rinnovo della quota sociale (31 dicembre), perchè, in mancanza di tanto, si corre il serio rischio, nella denegata ipotesi di sinistro, di trovarsi non garantiti dalla Compagnia. Tale raccomandazione va fatta anche alle Sezioni presso le quali il Socio dovesse effettuare il versamento della quota. Il ritardo nell'invio delle stesse potrebbe comportare serie conseguenze per il Socio stesso. Raccomandiamo, altresì, ai Soci che, nello stilare la denunzia, evitino di adoperare "termini catastrofici", quali: "Vento di inaudita violenza; vento che superava i 140 km orari; fortunale di eccezionale violenza; e termini di questo genere. Ci si deve limitare a riferire che l'antenna è caduta, indicando i danni provocati, e allegando, possibilmente, qualche foto o altra documentazione. E...basta! Copia integrale della Polizza, degli Allegati e delle Appendici potrà essere richiesta alla Segreteria Generale A.R.I. Si ritiene opportuno fornire un fac-simile della denuncia di sinistro. Spett.le Segreteria Generale della Associazione Radioamatori Italiani - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano Raccomandata R.R. Data................. Oggetto: Denuncia di sinistro Io qui sottoscritto................, residente in......., alla via..........., socio A.R.I., matricola.........., in regola con il pagamento della quota sociale, comunico, per il successivo inoltro alla Spett.le Milano Assicurazioni, che il giorno........, alle ore..... circa, a causa del maltempo verificatosi in zona, la mia antenna (con relativo palo di sostegno o traliccio - o solo antenna) è caduta sul lastrico solare (o tetto), provocando danni a........ (indicare le cose danneggiate), di proprietà di........., residente in via....., n....; (o di pertinenza del condominio sito in......., via....., n....). Allego documentazione fotografica, mentre resto in attesa di cortese, sollecito riscontro. Distinti saluti Firma................................................. Polizza n. 723790 1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti del "Corpo Emergenza radioamatori" quando: 2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme:
3) Premio - Il premio viene convenuto in: L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2.5%) per i rischi di cui alla GARANZIA A e viene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio minimo annuo. L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia. Per la Garanzia A il contraente (o chi per esso) dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il periodo di durata di ogni esercitazione nonchè le generalità dei partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata. Per la Garanzia B la validità dell'assicurazione avrà effetto dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di ogni annualità assicurativa si provederà alla regolazione del premio in base a quanto sopra. 4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che sono compresi in garanzia anche: - l'asfissia causata da fuga di gas o vapore; - gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare 1.500.000.000 di lire. 5) Veicoli - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei). 6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici - Il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Allegato appendice 1 - L'Art. 1 delle Condizioni Particolari dattiloscritte in polizza Persone Assicurate si intende parzialmente modificato in: "Si intendono assicurati i componenti dell'ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza), quando:...." 2 - L'Art. 1 delle Condizioni Particolari "Garanzia B", la dicitura "Corpo Emergenza Radioamatori" si intende sostituita con ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza) 3 - L'Art. 3 - Garanzia A al II capoverso si precisa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno antecedente la data di svolgimento dell'esercitazione stessa. 4 - L'Art. 4 Infortuni Compresi all'ultimo capoverso, la parola "Corpo" si intende sostituita con la sigla "ARI-RE". |